Malasanità: detraibili le spese medico – legali

Malasanità: detraibili le spese medico – legali: Profili Fiscali e Processuali

La questione della detraibilità fiscale delle spese sostenute per consulenze tecniche d’ufficio (CTU) e consulenze tecniche di parte (CTP) nei procedimenti per accertamento tecnico preventivo (ATP) in materia di responsabilità sanitaria presenta profili di particolare complessità, che richiedono un’analisi coordinata della normativa fiscale e processuale.

Il Quadro Normativo di Riferimento

La disciplina dell’accertamento tecnico preventivo in materia di responsabilità sanitaria trova la sua fonte principale nell’articolo 8 della legge n. 24 del 2017, che ha introdotto il tentativo obbligatorio di conciliazione attraverso il procedimento ex articolo 696-bis del.p.c.. Tale procedimento costituisce condizione di procedibilità della domanda di risarcimento e prevede necessariamente la nomina di un consulente tecnico d’ufficio secondo i criteri stabiliti dall’articolo 15 della medesima legge.

Dal punto di vista fiscale, la questione della detraibilità delle spese per consulenze medico-legali trova il suo fondamento nell’articolo 15 del TUIR, che consente la detrazione delle spese sanitarie nella misura del 19% per la parte eccedente 129,11 euro. Come chiarito dalla Circolare del Ministero delle Finanze n. 95 del 12 maggio 2000, “le spese mediche sostenute per perizie medico legali sono detraibili”, configurandosi come spese specialistiche riconducibili alla categoria delle prestazioni sanitarie.

L’Orientamento dell’Agenzia delle Entrate: Il Caso della Risposta n. 625/2021

La questione assume particolare rilevanza alla luce della Risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 625 del 2021, che ha affrontato il caso specifico di una perizia medico-legale disposta dal Tribunale in un procedimento per responsabilità sanitaria. Nel caso esaminato, il medico legale aveva emesso fattura intestata al Tribunale, specificando nelle note che il pagamento era effettivamente a carico della parte ricorrente.

L’Agenzia delle Entrate ha negato la detraibilità della spesa, stabilendo il principio secondo cui “nel caso di specie la detrazione non spetta in quanto la fattura è intestata al tribunale e non all’Istante, a nulla rilevando che il relativo onere sia stato sostenuto da quest’ultimo”. Tale orientamento si basa sul principio generale per cui “l’onere può considerarsi sostenuto dal contribuente al quale è intestato il documento di spesa, non rilevando, a tal fine, l’esecutore materiale del pagamento”.

Questa interpretazione restrittiva contrasta tuttavia con precedenti orientamenti più favorevoli. La Circolare del Ministero delle Finanze n. 95 del 2000 aveva infatti chiarito senza ambiguità che “le spese mediche sostenute per perizie medico legali sono detraibili”, senza porre limitazioni relative all’intestazione del documento fiscale quando la spesa rimanga effettivamente a carico del contribuente.

La Disciplina della Fatturazione per le Consulenze Tecniche

La complessità della questione emerge chiaramente dalla Risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 211 del 2019, che ha chiarito le modalità di fatturazione per i compensi dei consulenti tecnici d’ufficio. Secondo tale orientamento, il CTU deve emettere fattura nei confronti dell’Amministrazione della Giustizia, evidenziando espressamente che il pagamento è effettuato dalle parti e non dall’Amministrazione stessa. Questa prassi, pur giustificata da esigenze di semplificazione amministrativa e per evitare la doppia applicazione della scissione dei pagamenti, genera inevitabilmente problemi di detraibilità fiscale per i contribuenti che sostengono effettivamente l’onere economico.

Il sistema attuale presenta quindi una contraddizione intrinseca: da un lato si riconosce che il soggetto tenuto al pagamento è la parte processuale, dall’altro si impone l’intestazione della fattura all’Amministrazione della Giustizia, precludendo di fatto la detraibilità della spesa sanitaria.

Le Consulenze Tecniche di Parte: Un Regime Più Favorevole

Diversa è la situazione per le consulenze tecniche di parte, che vengono fatturate direttamente al cliente e quindi non presentano problemi di intestazione. In questo caso, la detraibilità appare pacifica quando si tratti di consulenze medico-legali riconducibili alle spese sanitarie specialistiche.

Il Trattamento Processuale delle Spese di CTU e CTP

Dal punto di vista processuale, la giurisprudenza ha chiarito che le spese di CTU liquidate nel procedimento di accertamento tecnico preventivo hanno natura di spese giudiziali da regolare secondo i criteri degli articoli 91 e 92 del codice di procedura civile nel successivo giudizio di merito. Tali spese devono essere regolate dagli artt. 91 e 92 c.p.c. nel successivo giudizio di merito.

La giurisprudenza di merito ha costantemente riconosciuto che anche le spese per CTP costituiscano spese processuali da porre a carico del soccombente, in quanto “le spese sostenute per l’accertamento tecnico preventivo e per i consulenti tecnici di parte costituiscono spese processuali da porre a carico del soccombente quando il procedimento si concluda con l’accertamento della responsabilità” (Cass. n. 3380/2015, n. 84/2013, n. 6056/1990, n. 3716/1980).

Prospettive di Riforma e Considerazioni Conclusive

L’attuale disciplina presenta evidenti criticità che richiederebbero un intervento chiarificatore. La contraddizione tra il riconoscimento della natura sanitaria delle perizie medico-legali e la negazione della loro detraibilità per mere ragioni formali appare difficilmente giustificabile sotto il profilo sistematico. Una soluzione potrebbe essere individuata nell’adozione di modalità di fatturazione che consentano l’intestazione diretta alla parte processuale, pur mantenendo la semplificazione amministrativa attualmente prevista.

La questione rimane quindi aperta e meritevole di ulteriori approfondimenti, tanto più considerando l’importanza crescente dei procedimenti di accertamento tecnico preventivo nella gestione delle controversie sanitarie e l’impatto economico significativo che le relative spese comportano per i cittadini che si trovino a dover tutelare i propri diritti in ambito sanitario.

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Avv. Andrea Fabio Scaccabarozzi