Il danno da perdita parentale oltre il vincolo di sangue

Il danno da perdita parentale oltre il vincolo di sangue

Il diritto al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale rappresenta una delle conquiste più significative dell’evoluzione giurisprudenziale italiana degli ultimi decenni. Questo istituto, che trova il proprio fondamento costituzionale negli articoli 2, 29 e 30 della Costituzione, tutela l’intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell’ambito della famiglia, riconoscendo il diritto all’esplicazione della propria personalità mediante lo sviluppo dei propri legami affettivi e familiari quale bene fondamentale della vita.

La recente ordinanza della Cassazione civile n. 5984 del 6 marzo 2025 offre un’occasione preziosa per approfondire l’evoluzione di questo istituto, particolarmente in relazione alla sua applicazione in ambito sanitario e alla progressiva estensione della tutela oltre i tradizionali vincoli di sangue e convivenza.

Il Quadro Normativo di Riferimento

Il sistema normativo che governa il risarcimento del danno da perdita parentale si fonda su alcuni pilastri fondamentali del diritto civile italiano. L’articolo 2043 del codice civile stabilisce il principio generale secondo cui “qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”, mentre l’articolo 2056 disciplina la valutazione dei danni, rimandando alle disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227.

Particolare rilevanza assume l’articolo 1226 del codice civile, che prevede la valutazione equitativa del danno quando questo “non può essere provato nel suo preciso ammontare”, principio che trova ampia applicazione nella liquidazione del danno parentale, caratterizzato dalla difficoltà di una quantificazione matematicamente precisa.

In ambito sanitario, la disciplina è stata significativamente innovata dalla legge n. 24 del 2017, che ha ridefinito i rapporti di responsabilità tra strutture sanitarie e professionisti, stabilendo che la struttura sanitaria risponde delle condotte dolose o colpose degli esercenti la professione sanitaria di cui si avvale, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa.

L’Analisi della Sentenza della Cassazione n. 5984/2025

La pronuncia in esame presenta elementi di particolare interesse per la comprensione dell’evoluzione giurisprudenziale in materia. Il caso riguardava il tragico decesso di una bambina di quattro anni in seguito a un sinistro stradale, con conseguenti richieste di risarcimento avanzate dalla madre e dal compagno di quest’ultima, che aveva assunto il ruolo di “padre vicario” nei confronti della minore.

Il Principio del Superamento del Vincolo di Sangue

La Corte di Cassazione ha confermato un principio ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità: “il vincolo di sangue non è un elemento imprescindibile ai fini del riconoscimento del danno da lesione del rapporto parentale, dovendo esso essere riconosciuto in relazione a qualsiasi tipo di rapporto che abbia le caratteristiche di una stabile relazione affettiva”. Questo orientamento, già affermato dalla Cassazione civile sez. III, 15.11.2023, n. 31867, rappresenta un’evoluzione significativa rispetto alle concezioni più tradizionali del diritto di famiglia.

La decisione ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno parentale al compagno della madre, nonostante l’assenza di un vincolo biologico o giuridico formale con la minore deceduta. Il criterio determinante è stato individuato nella dimostrazione dell’effettiva assunzione del “ruolo morale e materiale di genitore”, caratterizzato da “dedizione e assistenza morale e materiale” per oltre tre dei quattro anni di vita della bambina, in sostituzione del genitore biologico “del tutto eclissatosi dalla breve esistenza della figlia”.

I Criteri di Valutazione del Rapporto Affettivo

La giurisprudenza ha elaborato criteri sempre più raffinati per la valutazione dell’esistenza e dell’intensità del rapporto affettivo meritevole di tutela. Il danno da perdita del rapporto parentale è risarcibile quando venga provata l’effettività e la consistenza della relazione con il familiare defunto, non essendo richiesta la convivenza come connotato minimo di relativa esistenza per i prossimi congiunti.

La valutazione deve considerare elementi quali:

  • La durata e la stabilità della relazione
  • L’intensità del legame affettivo
  • La presenza di cure e assistenza reciproca
  • Il ruolo effettivamente svolto nella vita quotidiana del defunto
  • La consuetudine di vita e di abitudini condivise
  • Il sentimento di protezione e sicurezza reciproco

La Questione della Personalizzazione del Danno

Un aspetto particolarmente interessante della pronuncia riguarda la critica alla personalizzazione del danno biologico operata dalla Corte d’Appello. La Cassazione ha censurato la decisione di secondo grado per aver riconosciuto una personalizzazione del 30% basandosi sulle “modalità traumatiche, improvvise e drammatiche” dell’evento, rilevando come tali circostanze si sovrapponessero agli stessi elementi già considerati per il riconoscimento della patologia psichica post-traumatica del 18%.

Questo principio, di portata generale, stabilisce che la personalizzazione del danno biologico può essere riconosciuta “solo in presenza di conseguenze anomale e del tutto eccezionali, tempestivamente allegate e provate dal danneggiato, che rendano il danno più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età”. La decisione evidenzia l’importanza di evitare duplicazioni risarcitorie, principio che trova conferma anche nella giurisprudenza di merito più recente.

L’Applicazione in Ambito Sanitario

L’ambito sanitario presenta peculiarità specifiche che meritano un approfondimento dedicato. La responsabilità delle strutture sanitarie per i danni da perdita del rapporto parentale si inquadra, secondo l’orientamento consolidato, nell’ambito della responsabilità extracontrattuale (Corte di Cassazione Sentenza ).

La Natura Extracontrattuale della Responsabilità

La giurisprudenza ha chiarito che “la responsabilità della struttura sanitaria per i danni da perdita del rapporto parentale, invocati iure proprio dai congiunti di un paziente deceduto, è qualificabile come extracontrattuale, dal momento che il rapporto contrattuale intercorre unicamente con il paziente e i parenti non rientrano nella categoria dei terzi protetti dal contratto”.

Questa qualificazione comporta conseguenze significative sul piano processuale e sostanziale:

  • Applicazione del termine di prescrizione quinquennale ex articolo 2947 del codice civile
  • Diversa distribuzione dell’onere probatorio
  • Decorrenza del termine prescrizionale dall’evento lesivo (morte del congiunto)

L’Onere Probatorio

Come precisato dalla giurisprudenza di merito, “il congiunto del paziente che agisce per il risarcimento del danno iure proprio subito ha l’onere di provare tutti gli elementi di cui all’articolo 2043 del codice civile, ossia l’esistenza del danno, il nesso di causalità tra condotta ed evento e la colpa del sanitario”.

Tuttavia, l’onere probatorio può essere soddisfatto anche mediante presunzioni, come chiarito dalla sentenza del Tribunale di Monza n. 84 del 17 gennaio 2025: “per i parenti appartenenti alla famiglia nucleare il danno è presunto in base all’id quod plerumque accidit, costituendo detta famiglia la regola dei rapporti di affettività e solidarietà, salvo prova contraria dell’effettiva relazione esistente” (Tribunale di Monza sentenza n. 84 del 17 gennaio 2025).

L’Evoluzione oltre i Vincoli Tradizionali

 Il Superamento della Famiglia Nucleare

L’evoluzione giurisprudenziale ha progressivamente superato la concezione ristretta della famiglia nucleare, estendendo la tutela a rapporti affettivi stabili e significativi anche al di fuori dei vincoli formali. La legittimazione al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale spetta a chiunque dimostri di aver subito una perturbazione della propria sfera affettiva ricollegabile con nesso eziologico all’evento dannoso, sia in relazione a posizioni costituzionalmente protette sia a posizioni soggettive meritevoli di tutela in relazione a particolari rapporti di convivenza, di affetto e di solidarietà socialmente apprezzabili.

Questo orientamento conferma la tendenza a valorizzare la sostanza dei rapporti affettivi rispetto alla loro forma giuridica, in linea con i principi costituzionali di tutela della persona e della famiglia nelle sue diverse articolazioni.

La Liquidazione del Danno: Criteri e Metodologie

Il Sistema a Punti

La liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale ha subito un’evoluzione significativa verso sistemi sempre più strutturati e uniformi. La liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale deve essere effettuata seguendo una tabella basata sul sistema a punti che preveda l’adozione del criterio a punto variabile, l’estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l’elencazione delle circostanze di fatto rilevanti.

I criteri di liquidazione considerano molteplici fattori:

  • Età della vittima primaria;
  • Età del superstite;
  • Grado di parentela o intensità del legame affettivo;
  • Convivenza o meno;
  • Presenza di altri congiunti;
  • Qualità e intensità della relazione;
  • Circostanze particolari del caso concreto.

La liquidazione deve avvenire mediante criteri equitativi ex artt. 1226 e 2056 c.c., applicando il sistema a punti delle tabelle milanesi aggiornate, che considera età della vittima primaria e secondaria, convivenza, sopravvivenza di altri congiunti e qualità della relazione affettiva, con possibilità di applicare correttivi per le specificità del caso concreto.

Le Specificità dell’Ambito Sanitario

La Responsabilità Professionale

In ambito sanitario, la valutazione della responsabilità presenta caratteristiche peculiari. Come evidenziato dalla giurisprudenza di merito, “il rispetto o meno da parte del sanitario delle linee guida, pur costituendo un utile parametro nell’accertamento di una sua eventuale colpa, non esime il giudice dal valutare se le circostanze del caso concreto non esigessero una condotta diversa da quella da esse prescritta”.

La disciplina penale della responsabilità sanitaria ha introdotto criteri specifici per la valutazione dell’imperizia, stabilendo che “qualora l’evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge”.

Il Danno Terminale e Catastrofale

Un aspetto specifico dell’ambito sanitario riguarda la configurabilità del danno terminale o catastrofale della vittima primaria, trasmissibile iure hereditatis ai congiunti. Come chiarito dalla giurisprudenza, tale danno “è altresì risarcibile iure hereditatis il danno terminale della vittima primaria, comprensivo del danno morale da lucida consapevolezza dell’anticipazione della propria morte e del danno biologico differenziale per la peggiore qualità della vita vissuta negli ultimi tempi, purché sia dimostrata la sofferenza fisica e morale patita nel periodo intercorrente tra l’errore medico e il decesso, nonché la consapevolezza dell’approssimarsi della fine”.

Le Prospettive Future

L’Estensione della Tutela

L’evoluzione giurisprudenziale sembra orientata verso un’ulteriore estensione della tutela a rapporti affettivi sempre più diversificati, in linea con l’evoluzione sociale e familiare. La tendenza è quella di valorizzare la sostanza dei rapporti rispetto alla loro forma giuridica, purché caratterizzati da stabilità, intensità e reciprocità.

L’Uniformità dei Criteri di Liquidazione

Un’altra tendenza emergente riguarda la ricerca di maggiore uniformità nei criteri di liquidazione del danno. La giurisprudenza di legittimità ha più volte sottolineato l’esigenza di criteri tabellari che garantiscano “non solo un’adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l’uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi”.

L’Integrazione con la Disciplina Europea

L’evoluzione futura dovrà necessariamente confrontarsi con i principi del diritto europeo e della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, particolarmente in relazione alla tutela della vita familiare e privata ex articolo 8 CEDU.

Conclusioni

L’analisi della giurisprudenza più recente, con particolare riferimento alla sentenza della Cassazione n. 5984/2025, evidenzia come il diritto al risarcimento del danno da perdita parentale abbia raggiunto una maturità interpretativa che consente di tutelare efficacemente i rapporti affettivi significativi, anche al di fuori dei tradizionali schemi della famiglia nucleare.

L’evoluzione giurisprudenziale ha saputo coniugare l’esigenza di tutela costituzionale degli affetti familiari con la necessità di criteri oggettivi e uniformi di valutazione, sviluppando un sistema che valorizza la sostanza dei rapporti umani rispetto alla loro forma giuridica.

In ambito sanitario, questa evoluzione assume particolare rilevanza, considerata la delicatezza dei rapporti coinvolti e la necessità di garantire una tutela effettiva ai soggetti che subiscono pregiudizi a causa di condotte mediche inappropriate. La giurisprudenza ha saputo elaborare criteri sempre più raffinati per la valutazione della responsabilità professionale e per la liquidazione dei danni, bilanciando le esigenze di tutela delle vittime con quelle di certezza del diritto per gli operatori sanitari.

Il percorso evolutivo non può considerarsi concluso: l’evoluzione sociale e familiare continuerà a porre nuove sfide interpretative, che la giurisprudenza dovrà affrontare mantenendo fermo il principio della tutela costituzionale della persona e dei suoi affetti fondamentali, in un equilibrio sempre più sofisticato tra esigenze di giustizia sostanziale e certezza applicativa.

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Dott.ssa Veronica Lupi