Il Diritto a non nascere sano
Il diritto del nascituro a non nascere se non sano
La sentenza n. 3502/2025 della Cassazione Civile si inserisce nel solco di un consolidato orientamento giurisprudenziale che esclude la configurabilità in capo al nato del diritto al risarcimento del danno per “nascita indesiderata” o per il “diritto a non nascere se non sano”.
Vediamo i principi fondamentali espressi dalla Cassazione.
Non configurabilità del diritto a non nascere
L’ordinamento giuridico non riconosce un diritto a non nascere, poiché l’unica alternativa alla nascita con malformazioni sarebbe la non nascita, condizione giuridicamente non tutelabile né configurabile come diritto soggettivo.
Come affermato dalla Cassazione Sezioni Unite n. 25767/2015, “non si può dunque parlare di un diritto a non nascere; tale, occorrendo ripetere, è l’alternativa; e non certo quella di nascere sani”.
Esclusione del danno da nascita indesiderata per il nato
Il nato con disabilità non può agire per il risarcimento del danno consistente nella sua stessa condizione di vita, non potendosi ravvisare un nesso causale tra la condotta colposa del medico e le sofferenze psicofisiche cui il figlio è destinato nel corso della sua esistenza.
La Cassazione n. 26426/2020, ha precisato come “il nato disabile non può agire per il risarcimento del danno consistente nella sua stessa condizione, giacché l’ordinamento non conosce il diritto a non nascere se non sano”.
Inammissibilità del danno da mancata preparazione familiare
Gli ermellini affermano come non sia configurabile nemmeno un danno da mancato inserimento del nato in un ambiente familiare preparato ad accoglierlo, in quanto tale pretesa si rivela un mero “mimetismo verbale” del diritto a non nascere se non sani.
La Corte d’Appello di Firenze n. 10/2025 ha chiarito che il danno risarcibile può consistere solo nel pregiudizio subito dai genitori, sia come danno morale differenziale che come danno psichico medicalmente accertabile.
Tutela limitata ai genitori
L’eventuale risarcimento riconosciuto ai genitori per omessa informazione sulle malformazioni fetali non può costituire presupposto per configurare un autonomo pregiudizio in capo al nato.
Come evidenziato dalla Cassazione n. 12000/2024, i danni risarcibili in conseguenza della lesione del diritto
all’autodeterminazione della gestante si estendono alla perdita della possibilità di predisporsi ad affrontare consapevolmente la nascita, ma solo in capo ai genitori.
Posizione del nascituro
Il nascituro, pur godendo di una limitata capacità giuridica per determinati effetti di legge, non può essere considerato “terzo protetto” rispetto al rapporto contrattuale tra madre e medico ai fini del risarcimento del danno per la propria condizione di disabilità.
Come precisato dalla sentenza del Tribunale di Latina n. 2275/2023, si tratta di un diritto “adespota” che non può essere fatto valere come danno da inadempimento contrattuale.
In conclusione
La sentenza conferma l’orientamento consolidato che esclude la configurabilità di un diritto al risarcimento in capo al nato per la sua condizione di disabilità, sia sotto il profilo del diritto a non nascere se non sano, sia sotto quello del danno da nascita indesiderata. La tutela risarcitoria è riconosciuta esclusivamente in capo ai genitori, nei limiti della lesione del loro diritto all’autodeterminazione e alla preparazione psicologica all’evento della nascita di un figlio con malformazioni.
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Dott.ssa Veronica Lupi