Caso di infezione ospedaliera: il batterio ubiquitario.
Inquadramento della Responsabilità.
La struttura sanitaria risponde a titolo contrattuale (art. 1218 c.c.) dei danni subiti dal paziente che contragga un’infezione durante la degenza., anche per la contrazione di batteri nosocomiali e ubiquitari.
L’accettazione del paziente in ospedale comporta la conclusione di un contratto di prestazione d’opera atipico di spedalità che obbliga la struttura non solo all’erogazione delle cure mediche ma anche all’adozione di tutte le misure necessarie, incluse quelle di igiene e profilassi (Cassazione n. 32986/2022).
Natura Ubiquitaria del Batterio.
Un aspetto particolarmente rilevante emerge dalla sentenza n. 32986/2022, che ha specificamente affrontato il tema dei batteri ubiquitari. La Corte ha stabilito che l’inevitabilità dell’infezione non può essere presunta sulla base della sola natura ubiquitaria del batterio responsabile. La mera affermazione che il batterio sia “praticamente ubiquitario” non esclude la responsabilità della struttura.
3. Criteri di Accertamento della Responsabilità.
La Cassazione n. 35062/2024 ha individuato tre criteri fondamentali per l’accertamento della responsabilità nella contrazione di infezioni da batteri:
a) il criterio temporale: relativo al numero di giorni trascorsi dopo le dimissioni dall’ospedale;
b) il criterio topografico: correlato all’insorgenza dell’infezione nel sito interessato;
c) il criterio clinico: verifica delle misure di prevenzione necessarie.
4. Onere della Prova.
L’onere della prova del nesso causale tra l’inadempimento e il danno grava sul paziente danneggiato, il quale deve dimostrare, secondo il criterio del “più probabile che non”, la specifica dinamica causale che ha determinato il contagio (Cassazione n. 29451/2024).
5. Prova Liberatoria della Struttura.
La Corte d’Appello di Milano n. 1430/2023 ha specificato che la struttura sanitaria, per andare esente da responsabilità, deve fornire una prova liberatoria dettagliata che comprenda:
– l’Attuazione di protocolli di disinfezione e sterilizzazione;
– la Modalità di lavaggio delle mani del personale;
– l’Uso dei dispositivi di protezione;
– la Qualità dell’aria e degli impianti;
– la Sterilizzazione degli strumenti;
– i Controlli microbiologici.
6. Insufficienza della Mera Esistenza di Protocolli.
La Cassazione n. 16900/2023 ha precisato che non è sufficiente la mera dimostrazione dell’esistenza di protocolli generali, essendo necessaria la prova della loro concreta applicazione nel caso specifico.
7. Prevedibilità dell’Evento.
Il Tribunale di Roma, sentenza n. 18155/2023 ha evidenziato che proprio la prevedibilità dell’evento avverso focalizza la responsabilità della struttura, imponendo la prova dell’osservanza delle precauzioni imposte dai protocolli.
La giurisprudenza ha stabilito che la natura ubiquitaria o multi sensibile del batterio non è sufficiente ad escludere la responsabilità della struttura sanitaria. Quest’ultima deve dimostrare di aver concretamente adottato tutte le misure necessarie per prevenire l’infezione, non potendosi limitare alla mera allegazione dell’esistenza di protocolli o alla natura comune del batterio responsabile dell’infezione.
Il caso affrontato
Il sig. M.M. effettuava un intervento presso l’Ospedale ASST San Paolo e Car di Milano per lesione sottocutanea dell’achilleo destro, con una tutta una serie di complicanze successive.
Dopo l’intervento, durante una visita di controllo, si riscontrava un’infezione da Stafilococco nella ferita chirurgica, con successiva deiscenza della stessa.
Il sig. M.M. si sottoponeva ad un secondo intervento di debridement chirurgico, a causa del peggioramento dell’infezione.
Ulteriori interventi verrano poi effettuati presso presso altre strutture, per trattare le complicazioni.
Il paziente, in seguito all’infezione nosocomiale, ha riportato un Danno biologico permanente ed una Inabilità temporanea di diversi mesi.
Le conseguenze hanno portato a un importante danno cutaneo-sottocutaneo-tendineo.
La marcata alterazione del tendine di Achille, rimasto ispessito, anelastico e con trasformazione fibrotica, ha causato un deficit flessorio del piede destro, con riduzione della forza.
In seguito al nostro intervento il paziente ha ottenuto un risarcimento di 35.000 euro in sede stragiudiziale, cioè senza andare in causa.
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Dott.ssa Veronica Lupi