La responsabilità sanitaria richiamata iure proprio dai congiunti del paziente deceduto è di natura extracontrattuale?
Sì, è quanto afferma la Corte di Cass., sez III, civ., con la sentenza 15 febbraio 2022 n. 4904.
Infatti, secondo Cassazione la responsabilità della struttura sanitaria per i danni invocati dai coniugi del deceduto è di natura extracontrattuale, in quanto il rapporto contrattuale si esplica solo ed esclusivamente con il paziente. Da questa importante sentenza deriva il fatto che la morte di una persona per malpractice medica consente agli eredi il diritto di richiedere il risarcimento del danno sia iure proprio che iure hereditatis.
Ricordiamo che il danno non patrimoniale iure proprio è risarcibile sia come danno biologico ovvero riguardante la persona dal punto di vista psicologico, sia come danno morale per la perdita del rapporto parentale, per la sofferenza morale ed il turbamento d’animo. Quindi chi sono coloro che possono richiedere il danno subito? Se all’inizio si pensava fossero legittimati solo coloro che avevano un rapporto coniugale, di filiazione e di adozione, nel tempo si è adottato un criterio più ampio, ovvero tutti coloro che hanno patito una perturbazione della propria sfera affettiva.
Perché questa sentenza è così importante? La S.C. ha ribadito il concetto sul riconoscimento di una responsabilità extracontrattuale in capo alla struttura sanitaria quando ci si appella a un danno iure proprio da parte del congiunto del deceduto (de cuius), in questo modo mentre nella responsabilità contrattuale l’onere della prova ricade sulla struttura sanitaria, nella responsabilità extracontrattuale è il danneggiato che deve provare l’esistenza del danno, la condotta colpevole (errore medico) ed il nesso causale.
Avv. Andrea F. Scaccabarozzi