Focus on: la Legge Gelli

Spesso parlando di responsabilità ed errore medico si nomina Legge Gelli, ma in pochi sanno di cosa si tratta e che implicazioni ha dal punto di vista pratico quando si tratta un caso di responsabilità medica. Vediamo insieme di cosa si tratta.

Ragionando in generale la responsabilità di una struttura sanitaria o socio-sanitaria, sia essa pubblica o privata, presuppone un illecito da parte di colui che esercita la professione sanitaria, della cui opera la struttura si è avvalsa, per adempiere alla sua obbligazione contrattuale, anche se non dipendente dalla stessa e senza alcuna esimente per colpa lieve dell’autore materiale del danno (v.art.7, L. 8 marzo 2017, n.24).

La corresponsione del risarcimento, per quanto riguarda la struttura privata, la legittima all’esercizio dell’azione di rivalsa/regresso nei confronti del medico, dinnanzi al giudice ordinario. Invece l’azione verso i dipendenti delle strutture pubbliche si qualifica invece come responsabilità amministrativa , esercitata dal Pubblico Ministero davanti alla Corte dei Conti.

Dal 1 aprile 2017 con l’entrata in vigore delle Legge Gelli, è stata tolta la possibilità, per gli enti pubblici, di avvalersi dell’ordinaria azione di rivalsa/regresso, da proporre dinnanzi al giudice civile (cfr. Cass. civ. sez. Unite, 12/10/2020, n. 21992) e sono state introdotte delle limitazioni sull’esercizio di rivalsa o di responsabilità amministrativa, volte a tutelare il singolo operatore nell’esercizio della propria professione e a trasferire buona parte del rischio connesso all’erogazione delle prestazioni sanitarie in capo alla struttura.

Sono stati posti in essere vari limiti:

  1. limite qualitativo: l’azione di rivalsa verso l’esercente la professione sanitaria può essere esercitata solo in caso di dolo o colpa grave, quindi il risarcimento corrisposto dalla struttura sanitaria per “colpa non grave” ovvero lieve da parte dell’operatore rimane a carico della struttura ( art. 9, comma 1). Questo limite vale sia per le strutture pubbliche che private che agiscono in rivalsa, quanto per l’assicuratore che, pagato il danno, si sia surrogato ex art. 1916, comma 1, c.c.
  2. primo limite temporale: (art. 9, comma 2) secondo l’ipotesi per cui il paziente danneggiato abbia proposto l’azione risarcitoria nei confronti della struttura e del suo assicuratore e, comunque, nel caso in cui il medico non sia stato parte del giudizio o della transazione ta paziente ed ospedale  (o assicuratore), l’azione di rivalsa potrà essere esperita solo dopo il risarcimento, avvenuto su base giudiziale o stragiudiziale, e dovrà essere esercitata, pena la decadenza, entro un anno dall’avvenuto pagamento.
  3. secondo limite temporale: l’azione di rivalsa è inammissibile se le strutture sanitarie e sociosanitarie di cui all’art. 7, comma 1, e i loro assicuratori, non comunicano al medico “entro quarantacinque giorni”, che è stato loro notificato un atto di citazione ovvero che sono state avviate trattative stragiudiziali con il danneggiato (art. 13). La comunicazione al professionista gli da la possibilità di intervenire nel processo, ma senza fargli acquisire in difetto di intervento, la qualità di parte. Si stabilisce inoltre che la decisione pronunciata contro la struttura o contro l’assicurazione “non fa stato nel giudizio di rivalsa se l’esercente la professione sanitaria non è stato parte del giudizio”. Qualora invece egli sia intervenuto o chiamato in causa rimarrà vincolato all’accertamento della responsabilità della struttura secondo le regole generali. Inoltre le prove assunte ai fini di quell’accertamento potranno valere come argomento di prova nel successivo giudizio di rivalsa o di responsabilità amministrativa. Anche in caso di trattative stragiudiziali l’esercente sanitario deve essere avvisato e deve contenere l’invito alla partecipazione. Vi è infatti la possibilità che il professionista possa fornire elementi di interesse comune e possa fornire il proprio contributo alle trattative stragiudiziali. Tuttavia non sussiste un obbligo a prender parte alla trattativa stragiudiziale.
  4. limite quantitativo: la condanna del medico in sede di rivalsa ovvero di danno erariale, non può superare il triplo del valore maggiore del reddito lordo, conseguito nell’anno di inizio della condotta causa dell’evento o nell’anno immediatamente precedente o successivo (art. 9, commi 5 e 6). Questo limite non vale invece nell’ipotesi di azione di rivalsa esercitata dal struttura privata o dal suo assicuratore nei confronti del medico libero professionista, non dipendente, in regime liberoprofessionale, e che si avvalga della struttura nell’adempimento della propria obbligazione contrattuale assunta con il paziente. Ovviamente in caso di dolo potrà essere recuperata l’intera somma.

 

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Avv. Andrea F. Scaccabarozzi